Con l’ordinanza n. 122 del 2022, la Corte costituzionale ha rinviato ulteriormente all’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, co. 1, 58-ter, ord. penit. e dell’art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, già sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 117, co. 1, Cost., dalla Corte di cassazione, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.
La Consulta ha richiamato la precedente ordinanza n. 97 del 2021, con la quale aveva disposto un primo rinvio del giudizio all’odierna udienza del 10 maggio 2022, al fine di consentire al Parlamento di disciplinare la materia nel tempo, ritenuto congruo, di un anno.
La Corte ha ribadito che, sul punto, permangono inalterate le ragioni che l’avevano indotta a sollecitare l’intervento del legislatore, al quale compete una complessiva, ponderata e coordinata disciplina della materia. Nell’ordinanza n. 97 del 2021 si era rilevato, infatti, che la vigente disciplina dell’ergastolo “ostativo” mette in tensione il principio del finalismo rieducativo della pena (art. 27, co. 3, Cost.) in quanto, da una parte, eleva l’utile collaborazione con la giustizia a presupposto indefettibile per l’accesso alla liberazione condizionale, dall’altra, sancisce, a carico dell’ergastolano non collaborante, una presunzione assoluta di perdurante pericolosità. Ed è proprio il carattere assoluto della presunzione che rende incompatibile quest’ultima con la Costituzione (nello stesso senso, sent. n. 253 del 2019).
Tuttavia, in quella occasione, come ora, la Corte non si spinge oltre, ritenendo che un proprio intervento meramente “demolitorio” potrebbe comportare effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in esame, compromettendo «le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa» (ord. n. 97 del 2021).
Nella presente ordinanza, la Consulta ha tenuto conto che, nel frattempo, è stato approvato dalla Camera il disegno di legge C. 1951-A, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia» e che questo disegno di legge è stato trasmesso al Senato in data 1° aprile 2022 (A.S. n. 2574) ed è attualmente all’esame della II Commissione permanente Giustizia.
Proprio in considerazione dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge, la Corte ha ritenuto necessario disporre un ulteriore rinvio dell’udienza – questa volta di sei mesi – per consentire al Parlamento di completare i propri lavori sulla delicata materia che coinvolge il regime speciale di cui all’art. 4-bis ord. penit.